Art. 5.
(Accesso alla professione).

      1. Fermo restando il possesso del titolo di studio previsto, per l'abilitazione all'esercizio di una professione che comprende lo svolgimento di attività riservate in esclusiva è prescritto un esame di Stato, al quale si accede dopo un corso di formazione istituito e disciplinato dagli Ordini professionali di intesa con le università.
      2. In casi eccezionali, la legge può prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni. In tali casi l'accesso alla professione si consegue

 

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mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.
      3. La disciplina del tirocinio, ove previsto, si conforma a criteri che garantiscono l'effettività dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. È previsto un equo compenso del tirocinante, commisurato al suo concreto apporto, fiscalmente detraibile dal professionista. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali. La durata del tirocinio non può essere superiore a tre anni. Secondo quanto previsto da ciascun ordinamento, esso può essere svolto in concomitanza al corso di studio necessario per il conseguimento dell'abilitazione professionale, ovvero mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione degli esami di Stato o all'estero, sotto la responsabilità di un professionista. Il tirocinio può essere svolto, secondo quanto previsto da ciascun ordinamento e comunque sempre sotto la responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore di riferimento della professione. Il professionista che accoglie presso il suo studio il tirocinante deve essere iscritto all'albo e avere una adeguata anzianità di iscrizione.
      4. Con regolamento governativo è dettata la disciplina dell'esame di Stato, garantendo l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e dell'attitudine necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale. Le prove per l'esame di Stato devono essere uniformi e previste uguali sul territorio nazionale. Nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, è designata dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi con adeguata anzianità.